Quali sono i soggetti interessati all'emissione
del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dal D.Lgs.
5/02/97 n.22?
Il formulario di identificazione deve essere emesso dal produttore o dal detentore
dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto.
Quando il trasportatore è costretto a cambiare
destinatario perchè, ad esempio, quello previsto è impossibilitato
a ricevere il rifiuto, cosa si deve indicare nello spazio del formulario riservato
alle annotazioni?
E' necessario trascrivere, nello spazio delle annotazioni, il nuovo percorso ed
il nuovo destinatario, nonchè i motivi della varazione.
Il formulario di identificazione deve essere redatto
in quattro esemplari: come sono distribuite le quattro copie?
Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore e altre tre, controfirmate
in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore,
che provvede a trasmetterne una al detentore.
Sul formulario di identificazione deve essere sempre
indicata, nella casella 6 alla voce “quantità”, la quantità
dei rifiuti trasportati?
Sul formulario deve essere sempre indicata la quantità dei rifiuti trasportati,
inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella relativa alla voce “Peso
da verificarsi a destino” nel caso in cui per la natura del rifiuto o per
l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possano verificare
variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la
quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione.
Come deve comportarsi il produttore di rifiuti in
caso di mancata ricezione della sua fotocopia del formulario di identificazione?
Se il produttore entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore
non ha ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario
deve darne comunicazione alla Provincia; per le spedizioni transfrontaliere di
rifiuti tale termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione deve essere
fatta alla Regione.
In quali casi è ammesso il trasbordo dei
rifiuti?
La normativa prevede il caso del trasporto effettuato dallo stesso trasportatore
con veicoli diversi; è una ipotesi contemplata soltanto per “concrete
esigenze operative o imprevisti tecnici”. E’ previsto, inoltre, il
trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi “eccezionali”.
Quando si stampano i registri di carico e scarico
su modulo continuo?
La stampa dei registri di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata
con la stessa cadenza prevista per le annotazioni sul registro di carico e scarico,
nello specifico, per i Produttori entro una settimana dalla produzione del rifiuto
e dallo scarico del medesimo, per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto
entro una settimana dalla effettuazione del trasporto, per commercianti e intermediari
entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa, per i soggetti
che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro 24 ore dalla presa
in carico dei rifiuti.
I commercianti e gli intermediari, quali soggetti
obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, devono pretendere la fotocopia
dei formulari di identificazione?
Per i soggetti commercianti e intermediari senza detenzione non sussiste l’obbligo
di tenuta e conservazione del formulario in quanto questi non sono soggetti coinvolti
nella filiera del formulario medesimo; sono però obbligati ad annotarlo
sul registro; da qui scaturisce la difficoltà, per tale soggetto, di reperire
la copia del formulario da annotare sul registro. Al fine di evitare sanzioni
è opportuno che il commerciante/intermediario senza detenzione accetti
di sottoscrivere un accordo, a fronte di un impegno preciso assunto da uno degli
altri soggetti della transazione di inviargli una semplice fotocopia del formulario
medesimo.