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 FAQ - Frequently Asked Questions

In cosa consiste il programma nazionale di ECM?
Il programma ECM è stato istituzionalizzato nel nostro Paese con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. La elaborazione del programma di ECM è stata affidata, ai sensi dell'art. 16-ter del predetto decreto legislativo, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua, che ha il compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo..." e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative...". La Commissione, costituita con decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000, ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e nazionali, un programma di ECM;

Perché è importante la formazione a livello aziendale?
La formazione è ormai divenuta, con l’evoluzione delle tecnologie, un aspetto essenziale dell’organizzazione aziendale. Le tecnologie sono infatti sempre più flessibili e adattabili, non costituiscono più un vincolo insormontabile a scelte organizzative diverse. Il livello formativo del personale diventa dunque elemento decisivo nella scelta dei modelli organizzativi. Inoltre la formazione è determinante nello svolgimento dei percorsi di carriera, aspetto di grande rilevanza per tutti i lavoratori e soprattutto per quelli più qualificati.

Chi certifica i crediti conseguiti?
I crediti conseguiti con la partecipazione a un corso Ecm, sia residenziale che a distanza, sono certificati dal provider che ha organizzato l’evento. Tali certificati devono poi essere trasmessi a cura del professionista della Sanità all’ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza che li registrerà. Questi ogni triennio (la prima volta per il quinquennio 2002-2006) rilasceranno ad ogni iscritto un’attestazione dell’avvenuto espletamento degli obblighi formativi Ecm.

L’Ecm è obbligatoria? Chi ne è esonerato?
La Formazione Ecm è obbligatoria dal 2003 per tutto il personale sanitario italiano. Tuttavia vi sono alcuni casi di esenzione. Per esempio è esonerato dall'obbligo formativo il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo Ecm i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Sono ammesse assenze durante la partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo aziendale?
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell’art.1, comma 4, del D.M. 27/12 /2001 la presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al progetto formativo aziendale è del 90%. Nei particolari casi di assenza brevissima sarà cura dell’Organizzatore valutarne la giustificazione e l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale essendo unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto formativo aziendale.

Il numero di crediti formativi da accumulare dipende dalla professione?
No. Il numero dei crediti, che ciascuna categoria deve conseguire ogni anno e nel quinquennio 2002 - 2006, é uguale per tutte le categorie.

Quanti crediti si devono accumulare?
I crediti per il primo quinquennio (2002 - 2006) sono stati fissati in complessivi 150 (come già previsto dalla Commissione nella fase sperimentale) con un obbligo progressivo di acquisizione di crediti a partire da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50), con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l’anno e con un massimo annuale del doppio del debito formativo previsto per l’anno. Nella fase di avvio, la progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente in un programma quinquennale è così definito:2002: crediti 10; 2003:crediti 20;2004:crediti 30;2005:crediti 30 (Per l’anno 2005, i crediti previsti sono stati portati da 40 a 30 come stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - nella seduta del 23 marzo 2005 – Atto rep. n. 2271); 2006: crediti 50.

Posso accumulare un numero di crediti superiore al massimo previsto per un determinato anno?
Se i crediti superano l'indicazione massima, non possono essere tenuti in considerazione. Esempio: Un infermiere nel 2002 ha conseguito un totale di 30 crediti cosa deve fare? Ai fini della certificazione della propria formazione verranno considerati solo 20 (massimo previsto per il 2002), inoltre nel 2003 dovrà comunque accumulare almeno 10 crediti che rappresentano il minimo consentito per quell’anno.

Quanti giorni prima dell'inizio del corso è necessario effettuare l'iscrizione?
I corsi sono a numero chiuso, le iscrizioni vengono accettate secondo l'ordine cronologico di arrivo. Per cui se aspetti troppo ad iscriverti potresti essere costretto ad aspettare la partenza del corso successivo!

C'è un limite di età per partecipare ai vostri corsi?
L'importante è affrontare il corso con entusiasmo, l'età non è un vincolo.

Cosa devo fare per iscrivermi ai corsi?
Basta scaricare dal nostro sito internet il modulo di iscrizione ed inviarlo al numero di fax indicato oppure telefonare direttamente alla segreteria organizzativa dell’azienda che vi fornirà tutte le informazioni necessarie oppure inviando semplicemente un’e-mail di richiesta documentazione all’indirizzo: info@tecnobios.com, indicando a quale ECM si è interessati

Una volta frequentato il corso ottengo subito i crediti?
Quando si organizza un corso e viene deciso un calendario, l’azienda è già in possesso dei relativi crediti assegnati all’evento in questione. Di conseguenza i crediti si ottengono subito; per gli attestati invece bisognerà attendere i tempi tecnici per il rilascio, ma si tratta semplicemente di qualche giorno.

Se mi iscrivo al corso e poi rinuncio all’ultimo giorno devo pagare lo stesso la quota d’iscrizione?
Il partecipante, può annullare la partecipazione al corso, dandone comunicazione scritta. Pertanto resta inteso che, in caso di disdetta, sarà tenuto a corrispondere una percentuale del 30% del corrispettivo individuale previsto.

Quando devo pagare la quota d’iscrizione al corso?
La quota si versa contestualmente all’iscrizione che avviene presentando il modulo debitamente compilato in ogni sua parte.

Cosa sono i “crediti”?
I crediti formativi Ecm sono l’unità di misura utilizzata per valutare l’impegno e il tempo che ogni operatore della sanità dedica all’aggiornamento e alla crescita qualitativa della propria professionalità. La valutazione del numero di crediti attribuibili ad ogni singolo evento Ecm viene effettuata da professionisti, ciascuno per la propria categoria professionale.

VALUTAZIONE E ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Ogni evento Ecm, di qualunque tipologia, deve obbligatoriamente concludersi con una verifica dell’apprendimento dei singoli partecipanti. Gli organizzatori potranno scegliere quale strumento utilizzare tra: questionario, esame orale, esame pratico o prova scritta. Inoltre il professionista dovrà compilare una scheda di valutazione sull’evento formativo, nella quale potrà indicare la propria opinione riguardo a qualità, efficacia e pertinenza dell’evento rispetto al proprio aggiornamento.Gli attestati di partecipazione per ora devono essere accuratamente conservati.



 
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