In cosa consiste il programma nazionale di ECM?
Il programma ECM è stato istituzionalizzato nel nostro Paese con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229. La elaborazione del programma di ECM è stata affidata, ai
sensi dell'art. 16-ter del predetto decreto legislativo, ad una Commissione nazionale
per la Formazione Continua, che ha il compito, tra l'altro, di "...definire
i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato
arco di tempo..." e di "...definire i requisiti per l'accreditamento
dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative...".
La Commissione, costituita con decreto del Ministro della salute del 5 luglio
2000, ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee
e nazionali, un programma di ECM;
Perché è importante la formazione
a livello aziendale?
La formazione è ormai divenuta, con l’evoluzione delle tecnologie,
un aspetto essenziale dell’organizzazione aziendale. Le tecnologie sono
infatti sempre più flessibili e adattabili, non costituiscono più
un vincolo insormontabile a scelte organizzative diverse. Il livello formativo
del personale diventa dunque elemento decisivo nella scelta dei modelli organizzativi.
Inoltre la formazione è determinante nello svolgimento dei percorsi di
carriera, aspetto di grande rilevanza per tutti i lavoratori e soprattutto per
quelli più qualificati.
Chi certifica i crediti conseguiti?
I crediti conseguiti con la partecipazione a un corso Ecm, sia residenziale che
a distanza, sono certificati dal provider che ha organizzato l’evento. Tali
certificati devono poi essere trasmessi a cura del professionista della Sanità
all’ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza che li
registrerà. Questi ogni triennio (la prima volta per il quinquennio 2002-2006)
rilasceranno ad ogni iscritto un’attestazione dell’avvenuto espletamento
degli obblighi formativi Ecm.
L’Ecm è obbligatoria? Chi ne è
esonerato?
La Formazione Ecm è obbligatoria dal 2003 per tutto il personale sanitario
italiano. Tuttavia vi sono alcuni casi di esenzione. Per esempio è esonerato
dall'obbligo formativo il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero,
corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di
specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico
e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre
1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione
specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art.
66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza”
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento
di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale
svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi
contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata
nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione
(anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo Ecm i
soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza
di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché
in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre
1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento)
in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Sono ammesse assenze durante la partecipazione ad
un evento o ad un progetto formativo aziendale?
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria
la presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100% rispetto alla
durata complessiva dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi
dell’art.1, comma 4, del D.M. 27/12 /2001 la presenza effettiva degli operatori
sanitari interessati al progetto formativo aziendale è del 90%. Nei particolari
casi di assenza brevissima sarà cura dell’Organizzatore valutarne
la giustificazione e l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento
finale essendo unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto
formativo aziendale.
Il numero di crediti formativi da accumulare dipende
dalla professione?
No. Il numero dei crediti, che ciascuna categoria deve conseguire ogni anno e
nel quinquennio 2002 - 2006, é uguale per tutte le categorie.
Quanti crediti si devono accumulare?
I crediti per il primo quinquennio (2002 - 2006) sono stati fissati in complessivi
150 (come già previsto dalla Commissione nella fase sperimentale) con un
obbligo progressivo di acquisizione di crediti a partire da 10 per il primo anno
fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50), con un minimo annuale di almeno
il 50% del debito formativo previsto per l’anno e con un massimo annuale
del doppio del debito formativo previsto per l’anno. Nella fase di avvio,
la progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente in un programma
quinquennale è così definito:2002: crediti 10; 2003:crediti 20;2004:crediti
30;2005:crediti 30 (Per l’anno 2005, i crediti previsti sono stati portati
da 40 a 30 come stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano - nella seduta del 23 marzo 2005 – Atto rep. n. 2271); 2006:
crediti 50.
Posso accumulare un numero di crediti superiore
al massimo previsto per un determinato anno?
Se i crediti superano l'indicazione massima, non possono essere tenuti in considerazione.
Esempio: Un infermiere nel 2002 ha conseguito un totale di 30 crediti cosa deve
fare? Ai fini della certificazione della propria formazione verranno considerati
solo 20 (massimo previsto per il 2002), inoltre nel 2003 dovrà comunque
accumulare almeno 10 crediti che rappresentano il minimo consentito per quell’anno.
Quanti giorni prima dell'inizio del corso è
necessario effettuare l'iscrizione?
I corsi sono a numero chiuso, le iscrizioni vengono accettate secondo l'ordine
cronologico di arrivo. Per cui se aspetti troppo ad iscriverti potresti essere
costretto ad aspettare la partenza del corso successivo!
C'è un limite di età per partecipare
ai vostri corsi?
L'importante è affrontare il corso con entusiasmo, l'età non è
un vincolo.
Cosa devo fare per iscrivermi ai corsi?
Basta scaricare dal nostro sito internet il modulo di iscrizione ed inviarlo al
numero di fax indicato oppure telefonare direttamente alla segreteria organizzativa
dell’azienda che vi fornirà tutte le informazioni necessarie oppure
inviando semplicemente un’e-mail di richiesta documentazione all’indirizzo:
info@tecnobios.com, indicando a quale ECM si è interessati
Una volta frequentato il corso ottengo subito i
crediti?
Quando si organizza un corso e viene deciso un calendario, l’azienda è
già in possesso dei relativi crediti assegnati all’evento in questione.
Di conseguenza i crediti si ottengono subito; per gli attestati invece bisognerà
attendere i tempi tecnici per il rilascio, ma si tratta semplicemente di qualche
giorno.
Se mi iscrivo al corso e poi rinuncio all’ultimo
giorno devo pagare lo stesso la quota d’iscrizione?
Il partecipante, può annullare la partecipazione al corso, dandone comunicazione
scritta. Pertanto resta inteso che, in caso di disdetta, sarà tenuto a
corrispondere una percentuale del 30% del corrispettivo individuale previsto.
Quando devo pagare la quota d’iscrizione al
corso?
La quota si versa contestualmente all’iscrizione che avviene presentando
il modulo debitamente compilato in ogni sua parte.
Cosa sono i “crediti”?
I crediti formativi Ecm sono l’unità di misura utilizzata per valutare
l’impegno e il tempo che ogni operatore della sanità dedica all’aggiornamento
e alla crescita qualitativa della propria professionalità. La valutazione
del numero di crediti attribuibili ad ogni singolo evento Ecm viene effettuata
da professionisti, ciascuno per la propria categoria professionale.
VALUTAZIONE E ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Ogni evento Ecm, di qualunque tipologia, deve obbligatoriamente concludersi con
una verifica dell’apprendimento dei singoli partecipanti. Gli organizzatori
potranno scegliere quale strumento utilizzare tra: questionario, esame orale,
esame pratico o prova scritta. Inoltre il professionista dovrà compilare
una scheda di valutazione sull’evento formativo, nella quale potrà
indicare la propria opinione riguardo a qualità, efficacia e pertinenza
dell’evento rispetto al proprio aggiornamento.Gli attestati di partecipazione
per ora devono essere accuratamente conservati.