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 FAQ - Frequently Asked Questions

Quanto tempo è valida la richiesta del medico curante?
La richiesta del medico curante è valida per 30 giorni.

Dove è possibile richiedere le prestazioni da eseguire e tutta l'informativa relativa?
Gli utenti possono richiedere le prestazioni direttamente al reparto accettazione o previa prenotazione telefonica. Per evitare disguidi, contattare il personale addetto all'accettazione ai fini di una completa ed idonea informativa delle fasi operative o di quelle propedeutiche alla esecuzione delle prestazioni.

Cosa bisogna portare per accedere ai servizi e prestazioni?
Richiesta del medico curante con indicazioni della diagnosi e delle prestazioni occorrenti, tessera sanitaria con indicazioni delle esenzioni se dovute e stato di preparazione all'esame (digiuno, consegna liquidi bioligici come urine, feci, ecc...). Per tale evenienza contattare il servizio informazioni ed attenersi alle indicazioni ricevute.

Dove e quando avviene il ritiro dei referti?
Il ritiro dei referti avviene presso il servizio di accettazione negli orari di apertura del centro secondo le informazioni trasmesse agli utenti al momento dell'esecuzione della prestazione.

Occorre portare qualche documento al momento del ritiro del referto?
Il ritiro viene effettuato con la consegna di un apposito modulo rilasciato all'atto dell'esecuzione della prestazione riportante giorno e data del ritiro dei referti nel rispetto della privacy.

I referti vengono rilasciati solo presso il servizio di accettazione oppure sono previsti dei servizi aggiuntivi?
Si consegnano referti a domicilio su specifica richiesta ed autorizzazione dell'utente, nel rispetto della legge della privacy, tramite e-mail o posta prioritaria.

Pro-Memoria per Esenzione Ticket.
1) Esenti per patologia clinica: coloro che sono muniti di numero di esenzione. N.B.: Ci sono due tipi di esenzione parziale e totale è da considerarsi totale chi ha oltre il 76% di invalidità. 2) Esenti da o a 6 anni purché i genitori non superano il reddito di € 36.151,98 altrimenti pagano il ticket. 3) Da 6 a 60 anni pagano il ticket tutti tranne i perdenti posto o familiari a carico del perdente posto; non pagano i pensionati che non superano il reddito di € 8.263,31. 4) Da 60 a 65 anni sono esenti i pensionati che hanno persone a carico e non superano € 11.362,05 di reddito familiare; invece i pensionati che non hanno persone a carico non devono superare € 9.296,22 di reddito. 5) Dai 65 anni in poi per essere esenti non devono superare € 36.151,98 di reddito familiare. 6)Infortuni sul lavoro. Bisogna esibire fotocopie della pratica INAIL con specifica del periodo e della tipologia di infortunio. Sulla richiesta del medico va indicato la dicitura “infortunio sul lavoro”. Per poter usufruire dell'esenzione ticket è opportuno a secondo dei casi far apporre dal medico curante sulla ricetta il n° di esenzione. Effettuare le opportune dichiarazioni a tergo della ricetta da parte dell'interessato secondo le indicazioni degli addetti della struttura in relazione ai vari casi di esenzione.

Tabella di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket)
Bambini fino a sei anni ed anziani oltre i 65 anni con reddito inferiore a € 36.151,98 (ESENTI); • Soggetti in età intermedia • Bambini fino a sei anni ed anziani oltre i 65 anni, con reddito superiore a € 36.151,98 (A PAGAMENTO FINO A € 36,15 A RICETTA); • Esenti per patologie D.M. 1° febbraio 1991 • Invalidi servizio cat. 6-8 • Invalidi lavoro <2/3 (67%) • Infortuni sul lavoro • Malattie Professionali • Vittime terrorismo o criminalità organizzata • Complicanze di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (ESENTI PER LE PRESTAZIONI CORRELATI ALLA PATOLOGIA O ALL'INVALIDITA' E A PAGAMENTO FINO A € 36,15 (a ricetta) PER LE ALTRE; • Invalidi di guerra cat. 1-8 • Invalidi di servizio cat. 1 • Grandi invalidi lavoro (da 80% a 100%) • Invalidi civili 100% • Invalidi civili con accompagnamento • Ciechi assoluti (ESENTI); • Invalidi di guerra cat. 1-8 • Invalidi di servizio cat. 1 • Grandi invalidi lavoro (da 80% a 100%) • Invalidi civili 100% • Invalidi civili con accompagnamento • Ciechi assoluti • Minori con accompagnamento • Invalidi servizio cat. 2-5 • Invalidi civili dal 67% al 99% • Invalidi lavoro dal 67% al 79% • Sordomuti • Ciechi parziali • Pensionati sociali e familiari a carico • Affetti da neoplasie maligne • Pensionati al minimo >60 anni e familiare a carico • Pazienti in attesa di trapianto • Minore con indennità di frequenza (ESENTI); • Non è dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta per le prestazioni diagnostiche e specialistiche inerenti la certificazione d’idoneità per servizio civile presso ente convenzionato con il ministero della difesa. • La gravidanza e a tutela della maternità responsabile sono esenti per le prestazioni diagnostiche e strumentali, previste dal Decreto 10 settembre 1998, e a pagamento fino a € 36.15 (a ricetta) per le altre. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell’interessato o di un suo familiare da opporre sul retro della ricetta esibendo documento di riconoscimento. Sono da considerare a carico i familiari per i quali, ai sensi dell’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni), spettano le detrazioni per i carichi di famiglia, vale a dire, quando non possiedono redditi propri d’ammontare superiore a € 2.633,93 al lordo degli oneri deducibili, i seguenti membri del nucleo familiare : 1) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 2) i figli minori di diciotto anni, i figli d’età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, i figli permanentemente inabili al lavoro; 3) i familiari conviventi compresi i figli maggiorenni, indicati dall’art. 433 del codice civile (figli o in assenza di figli, discendenti prossimi; genitori o in loro assenza ascendenti prossimi: generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle), circolare ministero della sanità del 17 gennaio 1996 n. 100 /scps/ 15782). Possono essere considerati disoccupati esclusivamente le persone che abbiano cessato una precedente occupazione alle dipendenze (per licenziamento, per dimissioni ovvero per scadenza del contratto a tempo determinato, e che siano immediatamente disponibili ad assumere una nuova occupazione). Non rientrano nella categoria dei disoccupati le persone che non abbiano mai svolto un’attività lavorativa alle dipendenze (inoccupati o persone in cerca di prima occupazione).



 
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